Cosa cambia per l’accessibilità

jacopo deyla
7 min readSep 26, 2018

Una sintesi dei cambiamenti dopo l’aggiornamento della legge 106/2018.

“person holding red kerosene lantern” by Jeremy Bishop on Unsplash

Dopo 3 articoli critici sui cambiamenti (1, 2, 3) e mentre su Normattiva il testo è sempre più definitivo (al 28/9 sono stati aggiunte altre parti che poco prima mancavano) cerco comunque di fare chiarezza nei limiti del fatto che ancora non esistono linee guida che indicano come applicare o interpretare appieno le novità.

In sintesi

  • Non cambiano i destinatari della legge.
  • Contenuti ed app mobili destinati a gruppi non ampi di utenti, intranet ed extranet, possono non essere accessibili
  • Quando nel realizzare qualcosa di accessibile c’è un onere sproporzionato, si può fare inaccessibile, scrivendo nella dichiarazione di accessibilità il modo alternativo per accedere
  • il cittadino può segnalare le errate/mancanti dichiarazione di accessibilità al difensore civico digitale di ciascuna PA, in seconda battuta, se non soddisfatto, può chiedere ad AGID
  • il dirigente che non rispetta gli obblighi, viene colpito anche sulla misurazione della performance
  • la formazione sulla gestione, realizzazione di contenuti accessibili diventa obbligatoria

Usciranno delle linee guida che dovranno specificare:

  1. i nuovi requisiti di accessibilità
  2. come inquadrare l’usabilità e come verificarla
  3. l’onere sproporzionato, ovvero quali sono i motivi organizzativi o finanziari per non fornire contenuti a norma
  4. il modello di dichiarazione di accessibilità da pubblicare sul sito
  5. come svolgere il monitoraggio e la valutazione di conformità

Forse non sono stato completamente esaustivo, ma è una sintesi. Nel dettaglio, provo a fare alcuni approfondimenti su chi, cosa, quando, ..

Quando si deve rispettare la legge

Dal 2004.

La nuova legge indica nuove date per conformarsi e rispettarla. Il passato ci insegna che non sono mai state rispettate, comunque varranno a livello giuridico e in caso di contestazione. Visto che contestazioni, o procedimenti a dirigenti io non ne ho sentito parlare in 13 anni di legge e requisiti, sorvolerei sull’argomento per andare a cose concrete.

Chi deve rispettare la legge

Gli stessi di prima, più gli organismi di diritto pubblico, che sono (art.2, par.1 pto.4)

gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) sono dotati di personalità giuridica; e

c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

Tutti insieme sono chiamati ora soggetti erogatori. Conosco tante società pubbliche partecipate da enti come le Regioni o i Comuni, che rientrano in questo tipo di soggetti e che fino a ieri si sono sentite erroneamente escluse dagli obblighi. Ora è più esplicito e non ci si può sbagliare, ma in sostanza non mi sembra cambiato nulla.

Chi non è obbligato a rispettare le legge (1)

Non nel senso che la può violare, ma nel senso in cui, se sei “soggetto erogatore”, hai dei casi in cui puoi derogare.

Possono non essere accessibili i contenuti che sono solo su dispositivi mobili e/o non disponibili ad ampi segmenti di utenti, ovvero se sono ad accesso limitato o per un uso specifico in determinati contesti (comprese intranet ed extranet).

Il problema sarà capire quando un segmento è da considerarsi ampio o meno. E io oggi, su questo non ho risposte. Per me un esempio reale tutto da chiarire è questo:

La Regione Emilia-Romagna ha fatto un’applicazione presente solo su mobile, destinato ad un gruppo chiuso ed autenticato di utenti, per un uso specifico: serve per compilare un questionario sullo svolgimento di un intervento chirurgico, da parte di medici o infermieri di sala (Osservare). Oggi io ho applicato la legge vigente, verificato che fosse accessibile in quanto software e imposto delle correzioni prima della messa in linea. L’applicazione nasceva con elementi grafici che discriminavano tra lo stato FATTO/NON FATTO, usando solo il colore rosso e verde. Questo errore escludeva operatori daltonici dal poterla usare nel modo corretto (5–8% popolazione maschile) e quindi ne riduce le capacità lavorative. Secondo la nuova norma, sembrerebbe che non ci sia più questa necessità, il che secondo me è leggermente incostituzionale.

Quali sono gli obblighi (per il digitale)

Gli obblighi sono molti di più che sul digitale, nella legge si parla anche di concessione di contributi pubblici, o fornitura di dotazioni hardware e software e di formazione. Rimando ad altri approfondimenti in futuro.

L’obbligo diventa “necessario” e non più una preferenza nella scelta di soluzioni. La mancata considerazione dei requisiti nell’acquisire bene e servizi informatici, non è consentita tranne nei casi in cui si può derogare.

Come prima il contratto di realizzazione o modifica di siti web, applicazioni mobili è nullo se non contiene una clausola esplicita sull’accessibilità. Da questo punto di vista non è cambiato nulla.

Ma in pratica cosa chiede la legge. La legge per i siti web, le applicazioni mobili chiede che siano comprensibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Come si faccia a realizzare o verificare che siano tali, sarà indicato nelle linee guida che devono ancora uscire. I tempi sono probabilmente lunghi come furono la prima volta, ma nel frattempo, valgono le attuali regole, la conformità alle WCAG 2.0 Livello AA. Visto che valgono le attuali regole, devono essere accessibili anche i documenti in formato elettronico.

Dopo non cambierà molto (a parte un probabile aggiornamento alle WCAG 2.1) perché il documento di riferimento per tutto ciò che è digitale, secondo la Direttiva europea alla base della nostra legge, è la EN 301 549 V1.1.2 (2015–04). Questo documento riprende le WCAG 2.0 per il web, e altre regole note per altri contesti. Se lo scopo della direttiva europea e quindi della nostra legge è di armonizzare gli Stati membri, chi scriverà le linee guida, dovrebbe cercare di andare verso quel documento.

Chi non è obbligato a rispettare le legge (2)

La novità è l’introduzione del tanto sperato onere sproporzionato.

In nessun caso però il tempo è una giustificazione

E’ detto chiaramente che la mancanza di tempo non è un buon motivo per non fornire una soluzione accessibile. La legge individua come onere sproporzionato delle cose sensate. Si parla di impossibilità per fattori organizzativi o finanziari quando il rendere accessibile una soluzione per assolvere un obbligo o fornire un certo servizio potrebbe portare al non dare affatto il servizio o la soluzione, anche se questo va a scapito di alcune persone. Ci sarà da fare un calcolo costi-benefici nelle linee guida che dovranno identificare meglio cosa sia un onere sproporzionato e cosa no. Le linee guida dovranno essere molto precise e non lasciare margini, perchè ovviamente il tempo uscito dalla porta potrebbe tornare dalla finestra: se non hai tempo per fare, spesso dipende dal fatto che ti sei organizzato male.

Un esempio possibile per la legge potrebbe essere che una PA nell’organizzare un evento on-line, destinato ad un numero ben identificato di persone, anche se si sa che tra esse è presente un non udente, non rispetta la norma. In questo caso l’amministrazione è giustificata ad esempio a non fornire un traduttore simultaneo nella lingua dei segni o trasmettere a schermo l’evento con i sottotitoli in tempo reale. Può se non ha il budget per farlo, o se non riesce a trovare un traduttore disponibile quel giorno e il giorno non è posticipabile. Ovviamente ci si aspetta che giustifichi e provi quanto dichiara.

Cosa si deve fare quando la si può NON rispettare

Occorre fornire l’accesso al servizio o alle informazioni in modo alternativo, aprire un canale di comunicazione con chi ha esigenze particolari perchè possa segnalare le inaccessibilità, e scrivere tutto ciò nella dichiarazione di accessibilità. Dichiarazione che sarà da approfondire quando usciranno le solite linee guida: ora anche questo è prematuro.

Tornando all’esempio precedente, l’amministrazione, dovrà dare quindi modo alla persona esclusa, in un’altro tempo rispetto all’evento in diretta, di accedere a informazioni equivalenti a quelle che non ha potuto fruire appieno. E dovrà farglielo sapere in un qualche modo, o almeno dovrà permettere a quell’utente di fare la richiesta di queste informazioni equivalenti.

Cosa fare in caso di contenuti inaccessibili

La legge dice nella dichiarazione di accessibilità, dovrebbe essere esplicitato un modo per accedere alla versione alternativa. Ovviamente se il contenuto è previsto che sia inaccessibile, nei suoi “pressi” dovrebbe essere ben visibile l’alternativa, o l’accesso alla dichiarazione di accessibilità.

Se la dichiarazione non è corretta ovvero non c’è questo modo per accedere in a contenuti alternativi, lo si può segnalare al Difensore civico digitale del soggetto erogatore. Le amministrazioni però non sono probabilmente tutte attrezzate ad avere questa nuova figura. Agid fornisce un buon esempio a cui ispirarsi: ha un sito ad hoc per il difensore, anche se non è ben chiaro come arrivarci dalla navigazione.

In caso di violazione chi ne risponde

Tranne nei casi in cui sia giustificata l’inaccessibilità, come prima, ne risponde il dirigente responsabile. Cambia un po’ l’effetto del non rispettare la legge, perché si aggiunge anche un peso rispetto alla valutazione delle performance individuali. A pelle però e parlo da non esperto di questo aspetto, è come dire che prima la legge c’era, ma non veniva rispettata perché troppo severa, ora si inserisce anche una punizione più leggera con la speranza che venga inflitta e quindi che si rispetti di più la legge. Mi sembra anche questo un altro aspetto che non avevo considerato quando ho scritto La lunga coda… di paglia.

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